Sez. 1, Sentenza n. 15492 del 11/11/1988 Ud. (dep. 11/11/1989) Rv. 182490 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - CONVINZIONE SOGGETTIVA DI COMPORTARSI SECONDO IL PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - CONVINZIONE SOGGETTIVA DI COMPORTARSI SECONDO IL PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale, non è sufficiente la convinzione soggettiva di rimuovere una particolare situazione ritenuta immorale, ma è altresì necessario il supporto oggettivo della conformità della condotta alla morale e ai costumi del tempo e del luogo del commesso reato, valutata sulla base di motivi che superino la media dei sentimenti e che rispondano a valori interessanti la collettività. (nella specie si è ritenuto che non integri un motivo di particolare valore morale il desiderio che il proprio nome non venga attribuito a neonato che non si ritenga procreato da sè). (Conf mass n 176230; (Conf mass n 174181; (Conf mass n 169215).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)