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Sez. 1, Sentenza n. 3031 del 12/08/1976 (Rv. 381803 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - FALLIMENTO - PAGAMENTI DEL PRECEDENTE CONCORDATO PREVENTIVO - PROMOVIBILITA DELLA AZIONE PER LA LORO INEFFICACIA - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - DECISIONE DEL RELATIVO RECLAMO - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381803-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - FALLIMENTO - PAGAMENTI DEL PRECEDENTE CONCORDATO PREVENTIVO - PROMOVIBILITA DELLA AZIONE PER LA LORO INEFFICACIA - DECRETO DEL GIUDICE DELEGATO - DECISIONE DEL RELATIVO RECLAMO - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*

Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, pronunciando su reclamo avverso decreto del giudice delegato, decida sulla possibilita ed opportunita di promuovere un'Azione diretta a privare di efficacia, nei confronti della massa, determinati pagamenti effettuati nel corso di precedente fase concordataria, non ha la natura di statuizione giurisdizionale su diritti soggettivi, in quanto non risolve alcuna controversia fra i creditori soddisfatti in Sede concordataria e quelli che abbiano sollecitato l'esperimento di detta Azione, ma tende esclusivamente a disciplinare lo svolgimento della procedura concorsuale, indirizzando l'attivita degli organi fallimentari. Avverso tale decreto, pertanto, va esclusa la proponibilita del ricorso per Cassazione ex art 111 della Costituzione. (V 1691/74, mass n 369866; (V 2580/72, mass n 360105).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)