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Sez. 1, Sentenza n. 2580 del 28/07/1972 (Rv. 360105 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROCEDIMENTO CAMERALE - ATTIVITA DIFENSIVE - LIMITI - FINALITA DEL PROCEDIMENTO - RISOLUZIONE DI QUESTIONI SU DIRITTI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360105-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - PROCEDIMENTO CAMERALE - ATTIVITA DIFENSIVE - LIMITI - FINALITA DEL PROCEDIMENTO - RISOLUZIONE DI QUESTIONI SU DIRITTI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il procedimento camerale delineato dagli artt 23 e 26 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942 n 267), pur consentendo attivita che sono espressione del diritto di difesa (quali la produzione di documenti, la sollecitazione di richieste di informazioni alla pubblica amministrazione, la presentazione di memorie) non assicura la pienezza del contraddittorio, e non garantisce completamente l'Esercizio del predetto diritto, sia perche non consente le deduzioni di tutti i mezzi di prova sia per l'eccessiva brevita del termine assegnato per il reclamo al tribunale. Tale procedimento consente la risoluzione di tutte le questioni che attengono al regolare e rapido svolgimento della procedura concorsuale, ma non di quelle su diritti soggettivi, ancorche aventi un momento di collegamento con detta procedura. In materia di diritti soggettivi, pertanto, l'uso del procedimento camerale e consentito nelle sole ipotesi tipiche per le quali il legislatore (limitando le garanzie di difesa, di contraddittorio e di forme proprie del processo ordinario, per subordinarle alle esigenze del sollecito svolgimento della esecuzione fallimentare e consentire agli organi che vi sono preposti, una visione costante ed unitaria delle vicende che vi ineriscono) lo abbia espressamente previsto (art 25 n 7, 110, 151, comma terzo, ultima parte legge fallimentare) e salvo al giudice di sollevare le questioni di legittimita costituzionale che ritenga rilevanti.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 151, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)