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Sez. 4, Sentenza n. 1117 del 02/10/1978 Ud. (dep. 01/02/1979) Rv. 142411 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DISPOSIZIONE PIU FAVOREVOLE - IN TEMA DI PRESCRIZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142411-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - DISPOSIZIONE PIU FAVOREVOLE - IN TEMA DI PRESCRIZIONE - FATTISPECIE.*

Qualora vi sia stata condanna con applicazione di circostanze di attenuanti generiche, di guisa che il termine della prescrizione del reato risulti abbreviato rispetto a quello previsto per lo stesso reato non circostanziato, deve considerarsi meno favorevole la legge sopravvenuta che impone il giudizio di comparazione fra le circostanze aggravanti e attenuanti, di cui il giudice della impugnazione ritenga la equivalenza, cosi riportando il suddetto termine alla maggiore misura originaria. (fattispecie in tema di omicidio colposo aggravato da violazione delle norme di circolazione stradale e attenuato dalle concesse circostanze generiche. Da notare che l'anzidetta decisione risulta adottata di ufficio dalla Corte non essendovi il relativo motivo di ricorso, dato che la minore prescrizione si era maturata successivamente alla redazione dei motivi stessi).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)