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Sez. 4, Sentenza n. 7395 del 09/04/1981 Ud. (dep. 23/07/1981) Rv. 149910 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO - FATTO COMMESSO ANTERIORMENTE AL D.L. N. 99 DELL'11 APRILE 1974 - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149910-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - OMICIDIO COLPOSO AGGRAVATO - FATTO COMMESSO ANTERIORMENTE AL D.L. N. 99 DELL'11 APRILE 1974 - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE.*

In caso di omicidio colposo aggravato ai sensi del primo capoverso dell'art. 589 cod. pen. e commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. 11 aprile 1974 n. 99, la concessione delle attenuanti generiche rende applicabile, ai fini del computo della prescrizione, la precedente disciplina normativa, la quale consentiva la riduzione del termine prescrizionale a cinque anni, prolungabile della metà a seguito degli Atti interruttivi. È, infatti, del tutto irrilevante la maggiore favorevolezza, ma solo ad altri fini, della nuova disciplina introdotta sull'art. 69 quarto comma cod. pen. dal suddetto decreto. (V mass n 147079; (V mass n 142411).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)