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Sez. 2 - , Ordinanza n. 15111 del 03/06/2019 (Rv. 654329 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO | Adempimento del terzo anche mediante assegno bancario o "inscio vel invito" debitore - Ammissibilità - Volontà contraria del creditore - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2019-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654329-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO

Ai sensi dell'art. 1180 c.c., è consentito l'adempimento del terzo anche contro la volontà del creditore, se quest'ultimo non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, attraverso la consegna di un assegno bancario emesso a favore del creditore, quando il titolo sia accettato in pagamento dal creditore e da questi incassato. Il pagamento, quale prestazione del dovuto, può avvenire persino "inscio vel invito" debitore, sempre però che la prestazione del terzo sia regolarmente effettuata al creditore in modo conforme all'obbligazione del debitore, con la conseguenza che l'effetto liberatorio va escluso solo quando si verifichi che la prestazione non sia fatta per conto del debitore, ovvero che il creditore abbia interesse a che lo stesso debitore esegua la prestazione liberatoria oppure che il medesimo creditore rifiuti l'adempimento del terzo per l'opposizione manifestatagli dal debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)