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Sez. 2, Sentenza n. 2207 del 30/01/2013 (Rv. 625184 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO | Rifiuto del creditore in presenza di opposizione del debitore - Rispetto dei principi di buona fede e correttezza - Necessità - Valutazione del giudice di merito - Contenuto.
Stato
decisa il 2013-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625184-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO

Ai sensi dell'art. 1180, comma secondo, cod. civ., il rifiuto del creditore all'adempimento da parte del terzo, in presenza di opposizione del debitore (la quale deve essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche legittimamente tutelabili e deve ispirarsi all'osservanza del principio generale di cui all'art. 1175 cod. civ.), non deve essere contrario a buona fede e correttezza; ne deriva che il giudice è abilitato a sindacare detta contrarietà ogni qualvolta il terzo alleghi e deduca in giudizio l'esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in relazione alla legittimità delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposizione), che abbia così impedito allo stesso terzo - legittimato ed interessato a soddisfare il credito per i rapporti intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato reso edotto - di pagare in sostituzione del debitore estinguendo l'obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali diritti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1180 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)