Sez. 2, Sentenza n. 2207 del 30/01/2013 (Rv. 625184 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO | Rifiuto del creditore in presenza di opposizione del debitore - Rispetto dei principi di buona fede e correttezza - Necessità - Valutazione del giudice di merito - Contenuto.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO
Ai sensi dell'art. 1180, comma secondo, cod. civ., il rifiuto del creditore all'adempimento da parte del terzo, in presenza di opposizione del debitore (la quale deve essere, a sua volta, dettata da situazioni giuridiche legittimamente tutelabili e deve ispirarsi all'osservanza del principio generale di cui all'art. 1175 cod. civ.), non deve essere contrario a buona fede e correttezza; ne deriva che il giudice è abilitato a sindacare detta contrarietà ogni qualvolta il terzo alleghi e deduca in giudizio l'esercizio abusivo del rifiuto da parte del creditore (anche in relazione alla legittimità delle ragioni dedotte dal debitore a fondamento della manifestata opposizione), che abbia così impedito allo stesso terzo - legittimato ed interessato a soddisfare il credito per i rapporti intercorrenti con il debitore, di cui il creditore sia stato reso edotto - di pagare in sostituzione del debitore estinguendo l'obbligazione, in funzione della legittima tutela di propri eventuali diritti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1180 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)