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Sez. 3, Sentenza n. 4491 del 21/04/1995 (Rv. 491961 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI INTERESSE TURISTICO | Immobili adibiti a campeggio - Durata minima dei relativi contratti di locazione - Equiparazione alle locazioni di immobili urbani adibiti ad albergo - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491961-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - LOCAZIONI PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI INTERESSE TURISTICO

Gli immobili adibiti a campeggio non possono equipararsi agli alberghi per quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, dal momento che l'art. 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nello stabilire per le locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione una durata minima non inferiore a sei anni, si riferisce altresì alle locazioni di immobili adibiti ad una delle attività comprese tra quelle di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968 n. 326, il quale, alla lettera C), menziona espressamente i campeggi.

Riferimenti normativi: Legge 12/03/1968 num. 316 art. 2 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)