Sez. 3, Sentenza n. 13999 del 30/12/1991 (Rv. 475191 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Locazioni per attività industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico | Immobili adibiti a campeggi - Durata minima dei relativi contratti di locazione - Equiparazione alle locazioni di immobili urbani adibiti ad albergo - Esclusione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Durata - Locazioni per attività industriali, commerciali, artigianali e di interesse turistico
Gli immobili adibiti a campeggi non possono equipararsi agli alberghi per quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, atteso che l'art. 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nel disciplinare la durata delle locazioni d'immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello della abitazione, stabilisce che tale durata non può essere inferiore a sei anni per gli immobili adibiti, fra l'altro, ad una delle attività d'interesse turistico comprese fra quelle di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968 n. 326, che menziona espressamente alla lett. c) i campeggi. Ne consegue che ai campeggi non è applicabile il più lungo termine di durata (non inferiore a 9 anni) stabilito dal terzo comma del medesimo art. 27 della legge 392 del 1978 per la diversa ipotesi della locazione di immobili urbani adibiti ad attività alberghiera.
Riferimenti normativi: Legge 12/03/1968 num. 326 art. 2, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)