Sez. 3, Sentenza n. 26597 del 09/05/2002 Ud. (dep. 12/07/2002) Rv. 222040 - 01
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE | Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Depenalizzazione dell'art. 195 comma 2 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 operata con la legge 28 dicembre 1993, n. 561 - Limitata alle sole violazioni relative agli apparecchi ricetrasmittenti di debole potenza - Violazioni relative ai ripetitori di trasmissioni radiotelevisive - Configurabilità del delitto di cui all'art. 195 comma 3 d.p.r. 29 marzo 1073, n. 156.
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La trasformazione, ai sensi dell'art. 1 lett. g) della legge 28 dicembre 1993, n. 561, da reati ad illeciti amministrativi delle violazioni in materia di impianti radioelettrici previste dall'art. 195 comma 2 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, riguarda soltanto le violazioni relative agli impianti radioelettrici soggetti a regime di autorizzazione, come le ricetrasmittenti di debole potenza previste dall'art. 334 del citato d.p.r. che operano in ambito locale e sono destinate a limitati scopi socialmente utili, mentre sono escluse dalla depenalizzazione le violazioni relative ai ripetitori di trasmissioni radiotelevisive, ricomprese nel comma 3 dell'art. 195 del citato d.p.r., che sono caratterizzati dalla funzione di diffondere messaggi a collettività indeterminate di utenti e che non possono esercitare comunicazioni bidirezionali tra ripetitore e destinatari, essendo destinati solo a ricevere trasmissioni da un'emittente originaria per ritrasmetterle ai destinatari finali.
Riferimenti normativi: Testo Unico 29/03/1973 num. 156 art. 195 com. 2 CORTE COST., Testo Unico 29/03/1973 num. 156 art. 195 com. 3 CORTE COST., Testo Unico 29/03/1973 num. 156 art. 334 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)