Sez. 3, Sentenza n. 1117 del 26/03/1998 Cc. (dep. 14/05/1998) Rv. 210949 - 01
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE | Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione o autorizzazione - Depenalizzazione ex legge 561 del 1993 - Limitazione agli impianti soggetti a regime di autorizzazione - Individuazione - Fattispecie: ponte di trasferimento del segnale - Reato - Persistenza.
COMUNICAZIONI PUBBLICHE (TELECOMUNICAZIONI) - RADIOCOMUNICAZIONI - IN GENERE
La trasformazione, ai sensi dell'art. 1, lett g), della legge 28 dicembre 1993 n.561, da reati ad illeciti amministrativi delle violazioni in materia di impianti radioelettrici previste dall'art. 195, comma secondo, del T.U. approvato con D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, riguarda soltanto le violazioni relative agli impianti radioelettrici soggetti a regime di autorizzazione, e cioè quelli di debole potenza di tipo portatile previsti dal successivo art. 334. Rimangono pertanto escluse dalla depenalizzazione le violazioni relative agli altri impianti radioelettrici soggetti a concessione, quale quelli costituiti da un impianto fisso avente funzione di ponte di trasferimento del segnale o di collegamento di telecomunicazione, che si distingue dagli altri sistemi di radiodiffusione solo perché l'emissione dell'onda elettromagnetica non è immediatamente percepibile dagli utenti finali.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/1993 num. 561 art. 1, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)