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Sez. 3, Sentenza n. 5583 del 25/03/1999 Ud. (dep. 04/05/1999) Rv. 213238 - 01

PENA - DETERMINAZIONE | Criteri - Depenalizzazione - Pene brevi - Sostituzione - Richiesta della parte di pena più grave - Obbligo di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213238-01

PENA - DETERMINAZIONE

In materia di sostituzione delle pene detentive brevi, e con riferimento ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., il giudice non può includere nel criterio di scelta l'eventuale "convenienza", prospettata dalla parte, di vedersi infliggere la pena detentiva, intrinsecamente più grave (nella specie, l'arresto), invece di quella pecuniaria (nella specie, l'ammenda); e ciò in funzione dell'applicabilità del meccanismo di sostituzione ai sensi dell'art. 53 della legge 689/81. Ne deriva che non può configurarsi, nella fattispecie, come "carenza di motivazione" il silenzio della sentenza impugnata in ordine all'anomala richiesta avanzata, in via subordinata, dal difensore, poiché la implicita ma inequivoca risposta negativa a detta istanza si evince, dal corretto riferimento del giudice ai menzionati criteri di cui all'art. 133 cod. pen., e segnatamente, alla "vita anteatta del reo": riferimento manifestamente correlato alla funzione rieducativa inerente al genere di sanzione in concreto irrogata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)