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Sez. 2, Sentenza n. 28707 del 03/04/2013 Ud. (dep. 04/07/2013) Rv. 256725 - 01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI | Sostituzione di pena detentiva con pena pecuniaria - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2013-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256725-01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI

La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)