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Sez. 5, Sentenza n. 1136 del 20/01/2006 (Rv. 586663 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Cessione di ramo di azienda - Tassazione separata ex art. 54, ottavo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973 - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586663-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di reddito di impresa, l'art. 54, ottavo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - il quale prevede che "in caso di cessione o di liquidazione dell'azienda le plusvalenze realizzate, compreso il valore di avviamento, non costituiscono reddito d'impresa e sono tassate a norma dell'art. 12, lett. a) e dell'art. 13" - assoggetta al regime della tassazione separata non solo le plusvalenze determinate dalla cessione dell'unica azienda (con conseguente perdita dello stato di imprenditore da parte del cedente), ma anche quelle determinate dalla cessione di un solo ramo di azienda o di una sola delle aziende di cui l'imprenditore è titolare. A tal riguardo, la circostanza che nell'art. 54 citato il sostantivo "azienda" sia preceduto dalla preposizione articolata "della" e non dalla preposizione semplice "di" non è di per sé decisiva e ciò tanto più in considerazione del fatto che l'art. 2, primo comma, n. 19, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 fa riferimento alle "plusvalenze conseguite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende".

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 54 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)