Sez. U - , Ordinanza n. 33482 del 14/11/2022 (Rv. 666362 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Organismo di diritto pubblico - Definizione - Requisito teleologico - Accertamento - Criteri - Finalità commerciali e industriali - Esclusione - Necessità - Modalità economiche - Irrilevanza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
La categoria dell'organismo di diritto pubblico presuppone, oltre alla sussistenza della personalità giuridica e dell'influenza pubblica, l'accertamento del cd. requisito teleologico, che può ricorrere anche qualora la finalità di soddisfare bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, venga realizzata con le modalità di un'attività "lato sensu" economica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione amministrativa esclusiva in una controversia relativa ad una gara di appalto bandita da una Fondazione, che perseguiva l'interesse generale della diffusione della cultura tecnica e scientifica, sebbene lo statuto ne prevedesse la gestione secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza).
Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)