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Sez. U, Sentenza n. 8673 del 28/03/2019 (Rv. 653558 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Organismo di diritto pubblico - Definizione - Requisito teleologico - Accertamento - Conseguenze in punto di giurisdizione.
Stato
decisa il 2019-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653558-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE

La categoria dell'organismo di diritto pubblico - elaborata nel diritto eurounitario per individuare le cd. "amministrazioni aggiudicatrici", ossia i soggetti tenuti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica, cui consegue la giurisdizione del giudice amministrativo sulle relative controversie - è ravvisabile quando ricorrano cumulativamente i tre requisiti previsti dall'art. 3, lett. d), del d.lgs. n. 50 del 2016, la cui interpretazione va condotta privilegiando un approccio non formalistico ma funzionale, che tenga conto delle concrete modalità di azione della società, ed in particolare: 1) la "personalità giuridica" intesa in senso ampio, comprensiva degli enti di fatto; 2) l'"influenza pubblica dominante", integrata da almeno uno dei fattori (partecipazione, finanziamento o controllo pubblico) previsti dalla citata norma; 3) il requisito "teleologico", da valutarsi avendo riguardo, in primo luogo, all'accertamento che l'attività sia rivolta, anche non esclusivamente o prevalentemente, alla realizzazione di un interesse generale, ovvero che sia necessaria a soddisfare tale interesse, e che il soggetto, pur eventualmente operando in un mercato concorrenziale, non fondi la propria attività principale esclusivamente su criteri di rendimento, efficacia e redditività e non assuma su di sé i rischi collegati allo svolgimento di tale attività, i quali devono ricadere sulla P.A. controllante, nonché, in secondo luogo, alla circostanza che il servizio d'interesse generale, oggetto di detta attività, non possa essere rifiutato per ragioni di convenienza economica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 26, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 110, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. E, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)