Sez. 4, Sentenza n. 27006 del 09/06/2015 Ud. (dep. 25/06/2015) Rv. 263878 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Infortunio sul lavoro - Condanna del responsabile in materia di sicurezza e prevenzione - Risarcimento del danno effettuato dalla compagnia assicuratrice del datore di lavoro - Configurabilità dell'attenuante - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
In tema di violazioni antinfortunistiche, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. non può essere riconosciuta in favore del responsabile in materia di sicurezza e prevenzione allorquando il risarcimento del danno sia stato effettuato dalla compagnia assicuratrice del datore di lavoro in virtù di contratto stipulato da quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)