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Sez. 1, Sentenza n. 3654 del 12/03/2003 (Rv. 561108 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE | Non trasferibile - Azione contro l'emittente - Termine di prescrizione triennale - Applicabilità all'azione proposta ex art.43 legge ass. in caso di pagamento dell'assegno a persona diversa dal prenditore - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561108-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE

Nel quadro dei rapporti creati dall'emissione di un assegno circolare non trasferibile, nell'ambito dei quali l'emittente è l'obbligato diretto nei confronti del portatore (cui spettano, conseguentemente, le due azioni, diretta contro l'emittente, di regresso contro gli altri firmatari del titolo), la prescrizione dell'azione contro l'emittente di cui al secondo comma dell'art. 84 R.D. 1736/1933 (di durata triennale) ha riguardo, alla sola azione proposta contro l'emittente per l'esazione del credito rappresentato dal titolo, restando, a tale, più breve termine del tutto estranea la prescrizione dell'azione che il legittimo portatore proponga, per responsabilità extracontrattuale, sul fondamento dell'art.43 della stessa legge ass., allorché l'assegno non trasferibile sia pagato a persona diversa dal prenditore.

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 84, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)