Sez. 1 - , Sentenza n. 5889 del 12/03/2018 (Rv. 647435 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE | Azione contro l'emittente - Termine di prescrizione triennale - Mancato esercizio dell’azione - Diritto del richiedente l’emissione alla restituzione della provvista - Prescrizione ordinaria decennale - Decorrenza - Scadenza del termine di prescrizione dell’azione del beneficiario - Fondamento - Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie - Versamento degli assegni circolari non riscossi - Scadenza del medesimo termine triennale.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO CIRCOLARE
Nel caso in cui un assegno circolare non sia stato effettivamente riscosso dal beneficiario, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l'emissione del titolo si prescrive nell'ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di tre anni previsto dall'art. 84 del r.d. n. 1736 del 1934, entro cui si prescrive l'azione del beneficiario dell'assegno contro l'istituto bancario emittente, come è confermato dall'art. 1, comma 345 ter della l. n. 266 del 2005, che prevede il versamento degli assegni circolari non riscossi al Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, soltanto dopo che sia scaduto il detto termine triennale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 84, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 345 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 28/08/2008 num. 134 art. 3 com. 2, Legge 27/10/2008 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/2008 num. 155 art. 4 com. 1, Legge 04/12/2008 num. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)