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Sez. 3, Sentenza n. 286 del 31/01/1967 (Rv. 326088 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - LIQUIDAZIONE IN SEDE CIVILE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326088-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - LIQUIDAZIONE IN SEDE CIVILE - CONDIZIONI.*

Il giudice civile non puo procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale finche il reato non sia stato accertato in Sede penale o non si sia verificata una di quelle cause che, impedendo definitivamente tale accertamento in quella Sede, consentano ad esso giudice civile di esaminare se nel patto ricorrano o meno gli estremi di un reato in difetto di tali presupposti il giudice civile deve, pertanto limitare la pronuncia alla liquidazione del danno di carattere patrimoniale, facendo salvo alla parte il diritto di proporre in altro giudizio la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, per l'ipotesi che il giudice penale abbia a dichiarare e ad affermare l'esistenza del reato. (Conf. 1401-57 736-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)