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Sez. 3, Sentenza n. 4325 del 27/06/1988 (Rv. 459330 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (PARZIALE) - NOZIONE - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE - SENTENZA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE - SENTENZA NON DEFINITIVA - RISERVA DI IMPUGNAZIONE DIFFERITA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459330-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (PARZIALE) - NOZIONE - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE - SENTENZA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE - SENTENZA NON DEFINITIVA - RISERVA DI IMPUGNAZIONE DIFFERITA - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla disciplina degli artt. 340 e 361 cod. proc. civ. - che prevedono la facoltà, per la parte soccombente, di differire l'appello od il ricorso per Cassazione, previa riserva, avverso le pronunce non definitive in senso proprio considerata dagli artt. 278 e 279 n. 4 cod. proc. civ. -, rientrano nelle sentenze non definitive previste da tale ultimo disposto le pronunce che, non decidendo totalmente il merito bensì soltanto una parte dell'oggetto del giudizio, sia esso questione, o capo della domanda od anche domanda autonoma, in Mancanza di un provvedimento formale di separazione delle cause a norma degli artt. 103 e 104, secondo comma, cod. proc. civ. - come nell'ipotesi prevista dal n. 5 dello art. 279 citato - non concludono il procedimento. Ne consegue che la condanna generica al risarcimento del danno patrimoniale, pronunciata nel giudizio civile in cui sia chiesto anche il ristoro del danno non patrimoniale, configura - ancorché non sia stato sospeso il giudizio in attesa del definitivo accertamento in Sede penale sul fatto-reato ritenuto influente anche sul riconoscimento del danno patrimoniale - una sentenza non definitiva su un capo della domanda ai sensi dello art. 279 n. 4 citato, suscettibile di riserva di impugnazione differita (che, se formulata, preclude la possibilità della impugnazione immediata). (V 3325/85, mass n 440997; (V 6659/84, mass n 438195; (V 3605/81, mass n 414219; (V 5718/80, mass n 409558; (V 4574/78, mass n 394248; (V 4321/77, mass n 387932; (V 286/67, mass n 326088).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)