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Sez. L, Sentenza n. 9579 del 09/05/2005 (Rv. 581081 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Retribuzione pensionabile - Dipendenti pubblici - Art. 12 legge n. 153 del 1969 - Nozione - Rinvio alla stessa per effetto dell'art. 2 legge n. 335 del 1995 - Ambito di applicazione temporale.
Stato
decisa il 2005-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581081-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Con riferimento alla retribuzione pensionabile dei dipendenti pubblici, per la cui determinazione l'art. 2, comma nono, della legge n. 335 del 1995 rinvia all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - che individua una nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi più ampia rispetto a quella civilistica (art. 2099 e ss. del cod. civ.), ricomprendendo tutto ciò che il lavoratore riceve, ovvero ha il diritto di ricevere in dipendenza del rapporto, ed elencando tassativamente le voci escluse -, dall'ulteriore rinvio, contenuto nel successivo comma 11 del citato art. 2, all'art. 13, comma primo, lett. b) del d.lgs. n. 503 del 1992, deriva che l'ambito di applicazione temporale di tale nozione di retribuzione pensionabile è limitato alla quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo all'anzianità contributiva maturata a decorrere dal primo gennaio 1993.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)