Sez. U, Sentenza n. 5759 del 12/04/2012 (Rv. 621867 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Indennità di amministrazione - Esclusione dalla base pensionabile in "quota A" e dalla base contributiva per l'indennità di buonuscita - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In materia di trattamento di quiescenza nel pubblico impiego, l'indennità di amministrazione, istituita quale componente accessoria della retribuzione dall'art. 34 del c.c.n.l. del comparto Ministeri per il quadriennio 1994/1997, va computata, ai fini del calcolo della pensione, nella cosiddetta "quota B", parzialmente pensionabile ex art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 503 del 1992, e non nella cosiddetta "quota A", interamente pensionabile ex art. 13, comma 1, lett. a), per quest'ultima vigendo il principio di tassatività legale delle componenti della base pensionabile, sancito dall'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 177 del 1976, e non rilevando l'estensione della base pensionabile alle voci retributive accessorie ex art. 2 della legge n. 335 del 1995, poiché espressamente limitata alla "quota B"; attesa l'esistenza di un analogo principio di tassatività delle componenti retributive della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, l'indennità di amministrazione non concorre neppure alla determinazione di detta indennità.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 3 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 43, Legge 29/04/1976 num. 177 art. 15, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 13 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 13 com. 1 lett. B, Contr. Coll. 16/05/1995 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)