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Sez. L, Sentenza n. 937 del 16/02/1989 (Rv. 461935 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - CONTROVERSIA SOGGETTA AL RITO DEL LAVORO - SENTENZA D'APPELLO DI RIGETTO, INVECE CHE DICHIARATIVA DELLA INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PROPOSTO SOLO PER MOTIVI ATTINENTI ALLA COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPONIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461935-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - CONTROVERSIA SOGGETTA AL RITO DEL LAVORO - SENTENZA D'APPELLO DI RIGETTO, INVECE CHE DICHIARATIVA DELLA INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PROPOSTO SOLO PER MOTIVI ATTINENTI ALLA COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROPONIBILITÀ.*

Per pronuncia sulla Competenza, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di regolamento ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., deve intendersi non solo quella che abbia deciso direttamente la questione dell'individuazione del giudice della controversia, ma anche quella che abbia statuito in ordine all'ammissibilità e tempestività dell'eccezione d'incompetenza ad abbia quindi esaminato una questione strumentale alla soluzione del problema della Competenza. Pertanto, la detta istanza di regolamento è ammissibile anche in relazione alla sentenza del tribunale che, in una controversia soggetta al rito del lavoro, abbia, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. civ., ritenuto preclusa all'appellante la possibilità di proporre per la prima volta in appello la questione della Competenza territoriale del giudice di primo grado, non valendo ad escludere l'ammissibilità di tale istanza il fatto che il giudice di secondo grado abbia rigettato - invece di dichiararlo inammissibile - l'appello proposto solo per motivi attinenti alla Competenza. (V 5978/86, mass n 448327).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)