Sez. L, Sentenza n. 1359 del 23/02/1990 (Rv. 465482 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - REGOLAMENTO NECESSARIO - PRESUPPOSTO - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - ESTREMI - STATUIZIONE PREVIO ESAME D'UNA QUESTIONE STRUMENTALE - INCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - REGOLAMENTO NECESSARIO - PRESUPPOSTO - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - INDIVIDUAZIONE - ESTREMI - STATUIZIONE PREVIO ESAME D'UNA QUESTIONE STRUMENTALE - INCLUSIONE.*
Per pronuncia sulla Competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 cod. proc. civ., deve intendersi non soltanto quella che abbia deciso direttamente in ordine alla individuazione del giudice della controversia, ma anche quella che abbia comunque statuito in ordine all'ammissibilità e tempestività della relativa eccezione (nella specie, ex art. 428 cod. proc. civ.) e abbia esaminato, quindi, una questione strumentale alla soluzione della detta questione. (V 937/89, mass n 461935; (V 3499/80, mass n 407330).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 428
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)