Sez. 3, Sentenza n. 2088 del 04/05/1978 (Rv. 391460 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - CONDOTTA COLPOSA DEL PEDONE - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUCENTE - SUPERAMENTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - CONDOTTA COLPOSA DEL PEDONE - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUCENTE - SUPERAMENTO AUTOMATICO - ESCLUSIONE.*
L'accertamento del comportamento colposo di un pedone investito da un veicolo non e sufficiente per l'affermazione della sua colpa esclusiva, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art 2054 primo comma cod civ, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso. (Conf 3840/75, mass n 378071; (Conf 1649/73).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)