Sez. 3, Sentenza n. 1768 del 26/03/1981 (Rv. 412449 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO COLPOSO DEL PEDONE - SUFFICIENZA AI FINI DELL'AFFERMAZIONE DELLA SUA ESCLUSIVA RESPONSABILITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA DELL'AUTOMOBILISTA - NECESSITA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - ACCERTAMENTO DEL COMPORTAMENTO COLPOSO DEL PEDONE - SUFFICIENZA AI FINI DELL'AFFERMAZIONE DELLA SUA ESCLUSIVA RESPONSABILITA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA CONDOTTA DELL'AUTOMOBILISTA - NECESSITA.*
Seppure, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo, l'accertamento del comportamento colposo del pedone non e sufficiente per l'affermazione della sua colpa esclusiva, dovendo il giudice egualmente valutare - al fine del superamento della presunzione posta dall'art 2054 cod civ - il comportamento del conducente e stabilire se e in che grado esso abbia contribuito alla produzione dell'evento, sicche l'oggetto della prova liberatoria e pur sempre il comportamento del conducente medesimo e non quello del pedone, tuttavia non per questo puo razionalmente congetturarsi una necessaria sequenza logico-temporale per la quale occorra accertare 'previamentè se il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, per prendere poi in esame il comportamento della vittima. (Conf 1146/80, mass n 404628; (Conf 2088/78, mass n 391460; (Conf 3840/75, mass n 378071, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)