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Sez. 2, Sentenza n. 3493 del 09/11/1974 (Rv. 372006 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO - PORTATA PRECETTIVA - MOTIVAZIONE - ACCERTAMENTO CONTENUTO NELLA MOTIVAZIONE - INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO.*
Stato
decisa il 1974-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372006-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - DISPOSITIVO - PORTATA PRECETTIVA - MOTIVAZIONE - ACCERTAMENTO CONTENUTO NELLA MOTIVAZIONE - INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO.*

La portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto, non soltanto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, le quali, - se risultano intese a dar atto ex professo di una determinata situazione giuridica - incidono, appunto, sul contenuto precettivo della pronuncia stessa (decisum) e vanno, percio, a integrare il contenuto formale del dispositivo, quando in questo non sia stata fatta esplicita menzione di quella determinata situazione giuridica, oggetto del giudiziale accertamento. (nella specie, si dava atto in motivazione della nullita della citazione in appello, senza farne menzione nel dispositivo). (Conf 3095'72, mass n 360873).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)