Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12983 del 30/06/2020 (Rv. 658229 - 02)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE | Ordinanza della S.C. - Correzione di errore materiale - Oneri del ricorrente - Deposito di copia autentica del provvedimento - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE
L'istanza di correzione per errore materiale di un'ordinanza della S.C. è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica del provvedimento, poiché l'art. 391 bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 ss. c.p.c., richiede l'osservanza di quanto prescritto nell'art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)