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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15238 del 21/07/2015 (Rv. 636181 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Sentenza della Corte di cassazione - Correzione di errore materiale - Oneri del ricorrente - Deposito di copia autentica del provvedimento - Necessità - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità dell'istanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636181-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

L'istanza di correzione della sentenza della Corte di cassazione per errore materiale è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza, poiché l'art. 391 bis cod. proc. civ., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede l'osservanza di quanto prescritto nell'art. 369, comma 2, n. 2, del medesimo codice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)