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Sez. 1, Sentenza n. 11626 del 15/10/1999 (Rv. 530664 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Aziende e istituti di credito - Fondo di accantonamento per rischi su crediti - Risconti passivi - Imputazione al fondo - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530664-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

Nella dichiarazione dei redditi ai fini dell'applicazione dell'IRPEG un istituto di credito deve inserire nel "Fondo di accantonamento per rischi su crediti", di cui all'articolo 66 d.P.R. n. 597 del 1993, i crediti iscritti in bilancio aumentati degli interessi maturati nell'esercizio e non ancora riscossi, al netto dei risconti passivi.

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 597 art. 66, Legge 29/09/1973 num. 597 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)