Sez. 5, Sentenza n. 20343 del 15/10/2004 (Rv. 577735 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Interessi su crediti in sofferenza - Regime di deducibilità ex artt. 58 e 66 del d.P.R. n. 597 del 1973.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In tema di IRPEG, nella vigenza del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (in materia di IRPEF ma applicabile "in parte qua" anche all'IRPEG), ed in particolare ai sensi degli artt. 58, primo comma (come sostituito dall'art. 28 della legge 2 dicembre 1975, n. 576), e 66 (come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 23 maggio 1979, n. 170) del detto d.P.R., gli interessi sui crediti in sofferenza dovevano essere accantonati al passivo su apposito fondo, distinto da quello in cui dovevano essere inseriti i crediti in sofferenza stessi, e, fino al momento in cui non fossero percepiti, non potevano essere inseriti nella base di calcolo del rapporto di proporzionalità tra redditi totali e redditi sottoposti a tassazione, prevista dal citato art. 66 ai fini della determinazione del limite di deducibilità, in ciascun periodo di imposizione, della quota percentuale consentita dell'ammontare dei crediti in sofferenza.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST., Legge 02/12/1975 num. 576 art. 28 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 66, DPR 23/05/1979 num. 170 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)