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Sez. 3, Sentenza n. 5601 del 19/03/2004 (Rv. 571355 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Calamità naturali - Terremoti - Provvidenze economiche - In genere - Interventi per le zone del Friuli Venezia Giulia colpita dagli eventi sismici del 1976 - Art. 14 L. n. 546 del 1977 - Ambito di applicazione - Finalità - Portata.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571355-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

La ragione dell'art. 14 della legge n. 546 del 1977 (recante "Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976") va ravvisata non già nella concessione di un contributo a fondo perduto ai privati bensì nel perseguimento dell'interesse pubblico alla ricostruzione e alla conservazione in buono stato di manutenzione degli immobili artistici danneggiati dal terremoto, riducendo altresì, per quanto possibile, gli oneri a carico del privato proprietario, in considerazione della situazione di disagio conseguente all'evento sisma. A tale stregua, nel porre una presunzione "iuris tantum" di incapacità patrimoniale (quantomeno temporanea) del proprietario a provvedervi, la detta norma disciplina un preordinato schema operativo aperto ad un duplice possibile sviluppo: se il privato trattiene per sè l'immobile, ovvero questo è trasferito per donazione o testamento, la situazione di "quiescienza" in cui viene a trovarsi il diritto al rimborso dello Stato evolve secondo lo schema dell'estinzione; se l'immobile viene trasferito verso corrispettivo, il diritto quiescente dello Stato (che trova simmetrica corrispondenza nell'obbligazione dell'acquirente al pagamento del prezzo) viceversa automaticamente si riespande nei confronti di entrambe le parti, tenute in via solidale, di detto contratto, senza che al riguardo rilevi la natura pubblica o privata del beneficiario né la distinzione tra i diversi tipi di alienazione (vendita volontaria, vendita forzata, ecc.).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1977 num. 546 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)