Sez. L, Sentenza n. 5704 del 19/11/1985 (Rv. 442892 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE - INTERVENTI PER LE ZONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA COLPITA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1976 - AMBITO DI APPLICAZIONE - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE UBICATE ED OPERANTI NEI COMUNI DI DETTE ZONE - PORTATA.*
CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE - INTERVENTI PER LE ZONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA COLPITA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1976 - AMBITO DI APPLICAZIONE - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE UBICATE ED OPERANTI NEI COMUNI DI DETTE ZONE - PORTATA.*
L'art. 19 del d.l. 18 settembre 1976 n. 648 (concernente interventi per le zone del Friuli Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976), nel testo risultante dalla legge di conversione 30 ottobre 1976 n. 730, proroga al 30 giugno 1977 i termini di cui agli artt. 7 e 9 del d.l. 13 maggio 1976 n. 227 (convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336) ed estende le provvidenze (sgravio contributivo) di cui al primo ed al secondo comma del citato art. 7 "a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici per opere attinenti all'emergenza ed alla ricostruzione ovvero nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazioni rilasciate dai comuni predetti. Ne consegue che le imprese ubicate ed operanti, prima del sisma, nei comuni previsti dall'art. 7, primo comma, lett. A), del d.l. 13 maggio 1976 n. 227 (e indicati a norma dell'art. 20 dello stesso d.l.) beneficiano dello sgravio contributivo previsto dalla stessa norma (e prorogato dall'art. 19, primo comma, del d.l. 18 settembre 1976 n. 648) indipendentemente dalla natura dei lavori da esse svolte, non essendo a tali imprese riferibili le limitazioni previste dall'art. 19 del d.l. 1976 n. 648 in Sede di estensione del detto beneficio (ulteriormente prorogato - e non più limitato al 50 per cento - dall'art. 4, primo comma, del d.l. 10 giugno 1977 n. 307, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1977 n. 500).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1976 num. 227 art. 7, Decreto Legge 13/05/1976 num. 227 art. 20, Legge 29/05/1976 num. 336 CORTE COST., Decreto Legge 18/09/1976 num. 648 art. 19, Legge 30/10/1976 num. 730 CORTE COST., Decreto Legge 10/06/1977 num. 307 art. 4, Legge 04/08/1977 num. 500
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)