Sez. 3, Sentenza n. 3401 del 03/06/1975 Ud. (dep. 15/03/1976) Rv. 133708 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - IN GENERE - DANNI - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO - CITAZIONE DELLA PARTE CIVILE - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO CONTRO SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - OBBLIGATORIETA - FATTISPECIE: OMESSA CONDANNA AI DANNI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI DI IMPUTATO RITENUTO PENALMENTE RESPONSABILE.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA - IN GENERE - DANNI - INTERVENTO NELLE FASI SUCCESSIVE AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - APPELLO - CITAZIONE DELLA PARTE CIVILE - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO CONTRO SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - OBBLIGATORIETA - FATTISPECIE: OMESSA CONDANNA AI DANNI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI DI IMPUTATO RITENUTO PENALMENTE RESPONSABILE.*
Nel nostro sistema processuale penale, la parte civile, una volta intervenuta legittimamente nel giudizio, ha diritto di partecipare a tutte le sue fasi per la tutela dei propri interessi. Infatti l'art 92 cod proc pen dispone che la Costituzione di parte civile una volta avvenuta produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento. Per quanto concerne poi i giudizi di appello, l'art 517 secondo comma cod proc pen, prescrive l'Obbligo della citazione per il dibattimento della parte civile anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento. La parte civile, pertanto, una volta ammessa, ha diritto di stare in giudizio fino a quando il procedimento penale e in corso e cio anche se non e piu possibile la condanna penale dell'imputato. Conseguentemente anche nel caso che il giudice di primo grado, nonostante le conclusioni della parte civile, non abbia dichiarato l'imputato, condannato penalmente, obbligato al risarcimento del danno questa dichiarazione puo essere chiesta al giudice di secondo grado anche sull'appello del solo imputato giacche, anche in tale caso, la parte civile, ai sensi dell'art 517 comma secondo cod proc pen, dovra essere citata per il dibattimento e, percio, e consentito il suo intervento nel giudizio di appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 92, Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)