Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 166 del 1990
Massime (3)
Massima n. 15630
- Regioni in genere
- Potestà legislativa
- Esplicazione nella forma del decreto legislativo
- Esclusione
- Decreto del presidente della regione
- Riconoscibilità della qualifica di atto avente forza di legge
- Assoluta impossibilità.
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In base al principio generale della inderogabilità delle competenze costituzionali, la potestà legislativa delle regioni non può esplicarsi nella forma del decreto legislativo, per cui in nessun caso può riconoscersi al decreto del Presidente della Regione la qualifica di atto avente forza di legge. - S. nn. 32/1961, 51/1962, 45/1967, 69/1983, 162/1985.
Massima n. 15631
- Elezioni
- D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203
- Riconosciuta natura di atto avente forza di legge
- Fondamento.
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Il d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, ha natura di atto avente forza di legge in quanto emanato in virtù di una norma legislativa (art. 21 legge 24 febbraio 1951, n. 84) la quale, ancorché formalmente di "autorizzazione", deve ritenersi nella sostanza assimilabile, secondo la prevalente dottrina, ad una vera e propria norma di delegazione. - S. n. 46/1969.
Massima n. 15632
- Regione sicilia
- Elezioni comunali
- Sospensione condizionale e non menzione per i reati elettorali
- Divieto sancito in norma di testo unico regionale non avente forza di legge, ma recettiva di disposizione di legge statale già dichiarata illegittima
- Inammissibilità della questione.
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Né il testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3 - in quanto emanato (v. massima A) con decreto del Presidente della Regione - né il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali 16 maggio 1960, n. 570 - in quanto emanato in base ad "autorizzazione" (art. 48 della legge 23 marzo 1956, n. 136) da tempo scaduta e perciò senz'altro inefficace (v. massima B) come delega legislativa - hanno forza di legge. Tuttavia sia l'art. 79 del testo unico regionale, che l'art. 102 del testo unico statale, costituiscono entrambi la testuale trascrizione dell'art. 95 del testo unico approvato con d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, il quale - come già riconosciuto (v. massima B) - ha natura di atto avente forza di legge. Pertanto, secondo i principi già affermati in materia, l'art. 79 del t.u. regionale - censurato nel caso di specie in quanto esclude l'applicabilità ai reati elettorali della sospensione condizionale e della non menzione - identificandosi con l'indicato articolo 95 del t.u. statale del 1951, può essere oggetto di giudizio di legittimità costituzionale. Per la stessa ragione però anche la dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte nei confronti dell'art. 102 del t.u. del 1960 (sentenza n. 121/1980) deve intendersi riferita allo stesso art. 95 del testo unico del 1951, cosicché la questione sollevata nei confronti dell'art. 79 del testo unico regionale investe sostanzialmente una norma di legge statale già espunta dall'ordinamento. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., dell'art. 79, ultimo comma, del d.P.R. del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3). - S. nn. 46/1969, 43/1970, 162/1985.
Norme impugnate
- art. 79 decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79, ultimo comma, del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (Testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1989 dal Pretore di Aragona nel procedimento penale a carico di Rizzo Giuseppe, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;
Nel corso del procedimento penale a carico di Rizzo Giuseppe - imputato del reato di cui all'art. 70 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (Testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana) per aver sottoscritto due dichiarazioni di presentazione di candidatura -, il Pretore di Aragona ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, ultimo comma, del predetto D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
La norma censurata esclude l'applicabilità ai reati elettorali delle disposizioni di cui agli artt. da 163 a 167 e 175 del codice penale e 487 del codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Il giudice a quo, rilevato che il procedimento non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione di costituzionalità, afferma che questa appare non manifestamente infondata anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 1980, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'identica norma di cui all'art. 102, ultimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
punto 1
La questione di legittimità costituzionale che forma oggetto del presente giudizio concerne l'art. 79, ultimo comma, del testo unico delle leggi per l' elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960 n. 3. Tale disposizione esclude l'applicabilità dei benefici di cui agli artt. 163 - 167 e 175 del codice penale e 487 del codice di procedura penale ai reati elettorali; sarebbe perciò in contrasto - ad avviso del giudice remittente - con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, anche in base alla sentenza di questa Corte n. 121 del 1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, norma statale di tenore e contenuto identici.
punto 2.1
Devesi preliminarmente osservare che la norma impugnata è compresa in un testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione, atto al quale - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 32 del 1961, 51 del 1962, 45 del 1967, 69 del 1983, 162 del 1985) - non può in nessun caso riconoscersi la qualifica di atto avente forza di legge, per il principale ed assorbente motivo che la potestà legislativa delle regioni non può esplicarsi nella forma del decreto legislativo, in base al principio generale della inderogabilità delle competenze costituzionali.
Tuttavia, la norma in questione, vale a dire l'art. 79 ultimo comma, costituisce - così come tutto il capo IX intitolato "Disposizioni penali" - la testuale trascrizione di una norma statale e precisamente dell'art. 95 del testo unico approvato con d.P.R. 5 aprile 1951 n. 203, indicato del resto tra parentesi dopo il numero dell'articolo impugnato, unitamente all'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, che richiama il citato testo unico n. 203 del 1951.
Quest'ultimo ha natura di atto avente forza di legge (cfr. sent. n. 46 del 1969), in quanto risulta emanato in virtù di una norma legislativa (art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84), la quale, ancorché formalmente di "autorizzazione", deve ritenersi nella sostanza assimilabile, secondo la prevalente dottrina, ad una vera e propria norma di delegazione.
Quanto rilevato è sufficiente, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze nn. 46 del 1969, 43 del 1970, 162 del 1985), ad ammettere il giudizio sulla norma denunciata, intendendosi in effetti che il sindacato si esercita sulla norma di legge testualmente trascritta nel testo unico, in quanto è detta norma che deve in realtà essere applicata nel giudizio a quo.
punto 2.2
Va ora osservato che la sentenza n. 121 del 1980, richiamata nell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, ultimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570; detta norma escludeva l'applicabilità dei benefici di cui agli artt. 163 - 167 e 175 del codice penale e 487 del codice di procedura penale ai reati elettorali. Ma al citato testo unico n. 570 del 1960 va negata forza di legge e riconosciuto viceversa carattere meramente compilatorio, dovendo ritenersi che esso sia stato emanato in assenza di delega legislativa (cfr. la citata sentenza n. 46 del 1969 e la prevalente dottrina), poiché l'"autorizzazione" contenuta nell'art. 48 della legge 23 marzo 1956, n. 136 era ormai divenuta irrilevante in quanto ampiamente scaduta (del resto la norma anzidetta non risulta citata nelle premesse del decreto). La sentenza della Corte n. 121 del 1980 deve intendersi pertanto riferita, per le ragioni esposte in precedenza - anche se ne fu omessa come superflua l'esplicita precisazione -, all'art. 95 del testo unico 5 aprile 1951 n. 203, di cui l'art. 102 costituisce la testuale trascrizione.
In conclusione, poiché, per quanto è stato detto sub 2.1, il presente giudizio verte in realtà per l'appunto sull'ultimo comma dell'art. 95 del testo unico n. 203 del 1951 - norma che a seguito della citata sentenza n. 121 del 1980 di questa Corte è stata espunta dall'ordinamento - la questione deve essere dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, ultimo comma, del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), sollevata dal Pretore di Aragona con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze