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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 7 del 1983

Decisione
decisa il 1983-01-12, depositata il 1983-01-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:7
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14591

  • Alimenti e bevande (igiene e commercio)
  • Circolazione degli zuccheri
  • Bollette di accompagnamento
  • Rilascio all'istituto di vigilanza
  • Ordinanza del giudice a quo
  • Omessa motivazione della rilevanza e indicazione dei termini della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza e mancata descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 74, primo comma, legge 12 febbraio 1965, n. 162, nella parte in cui impone che una delle figlie della bolletta di accompagnamento per la circolazione degli zuccheri sia spedita nello stesso giorno del rilascio all'istituto di vigilanza del territorio, in quanto il giudice a quo si è limitato ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo ogni cenno alla concreta fattispecie in esame. - S. nn. 108, 109 e 158/82.

Norme impugnate

  • art. 74, comma 1, legge 12 febbraio 1965, n. 162

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma primo, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti) promosso con ordinanza emessa l'1 luglio 1980 dal Pretore di Camposampiero, nel procedimento penale a carico di Casarin Gianni, iscritta al n. 726 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 17 dicembre 1980. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.
punto 1
Ritenuto che, con ord. 1 luglio 1980, il Pretore di Camposampiero, nel corso del procedimento penale a carico di tale Casarin Gianni, sollevava questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 74 primo comma l. 12 febbraio 1965 n. 162, in relazione al combinato disposto degli artt. 41 e 3 Cost., che, ad avviso del Pretore, imponendo il detto articolo che una delle figlie della bolletta di accompagnamento per la circolazione degli zuccheri sia spedita nello stesso giorno del rilascio, e per lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del territorio, limiterebbe di fatto la libertà di iniziativa economica "di certuni rispetto a certi altri" violando il principio costituzionale di eguaglianza, che, mentre la parte privata non si è costituita, ha spiegato invece intervento il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
punto 2
Considerato che effettivamente l'ordinanza afferma apoditticamente la rilevanza, ma nulla in realtà dice sulle ragioni che la dovrebbero giustificare, tanto più che non è fatto nemmeno il più vago cenno alla fattispecie storica e non è dato, perciò, di capire in che consista la pretesa limitazione della libertà d'iniziativa economica e la connessa asserita violazione del principio di eguaglianza, che, in proposito, è ormai costante e consolidata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui resta per tal modo insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 (si vedano, fra le tante, da ultimo le sentenze 108,109 e 158/82), che, pertanto, la questione appare ictu oculi manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Camposampiero con ord. 1 luglio 1980 nei confronti dell'art. 74, comma primo, l. 12 febbraio 1965, n. 162, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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