Sez. 3, Sentenza n. 1604 del 09/05/1969 (Rv. 340528 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - VIZIO REDIBITORIO E MANCANZA DI QUALITA PROMESSA - NOZIONE - CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - CONDIZIONI - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - VIZIO REDIBITORIO E MANCANZA DI QUALITA PROMESSA - NOZIONE - CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - CONDIZIONI - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
In materia di compravendita si ha vizio redibitorio ovvero Mancanza di qualita promesse o essenziali della cosa consegnata al compratore- ipotesi che danno luogo rispettivamente alle azioni previste dagli artt.1490 e 1497 cod.civ., soggette ai termini di decadenza e prescrizione dell'art.1495 stesso codice - qualora la cosa presenti imperfezioni, concernenti il processo di produzione o fabbricazione, che la rendano inidonea all'uso, cui dovrebbe essere destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure qualora la cosa appartenga per caratteristiche strutturali ad un tipo o ad una specie diversi da quelli pattuiti. Si ha, invece, consegna di 'aliud pro aliò, che da luogo ad una ordinaria Azione di risoluzione contrattuale, svincolata dai predetti termini di decadenza e prescrizione, qualora la cosa consegnata sia completamente diversa da quella contrattata in quanto appartenente ad un genere diverso, onde la 'res tradità si riveli funzionalmente incapace di assolvere alla destinazione economica - sociale della 'res vendità e, quindi, di soddisfare quei concreti bisogni che indussero l'acquirente ad effettuarne la compera. (nella specie, si e riconosciuto dalla cs, che il vizio denunziato, consistendo in difformita dal pattuito degli infissi per vizi di costruzione, che li rendevano del tutto inidonei all'uso cui erano destinati, importava l'esperimento da parte dell'attore non di una ordinaria Azione di risoluzione contrattuale bensi di una Azione redibitoria). (V. N.2483-68, massima n.334921 500-68, massima n.331559 n.2413-66 massima n.324667 n.1833-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)