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Sez. 3, Sentenza n. 228 del 28/01/1972 (Rv. 356029 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - DIFFERENZA TRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA E AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - RISOLUZIONE E RISARCIMENTO DEL DANNO PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - CONDIZIONI - COMPRAVENDITA DI PIANTE DA FRUTTA - CONSEGNA DI PIANTE AFFETTE DA TUMORE - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITA DI CONSEGNA DI COSE MANCANTI DI QUALITA.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356029-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - DIFFERENZA TRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA E AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - RISOLUZIONE E RISARCIMENTO DEL DANNO PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - CONDIZIONI - COMPRAVENDITA DI PIANTE DA FRUTTA - CONSEGNA DI PIANTE AFFETTE DA TUMORE - ESCLUSIONE - CONFIGURABILITA DI CONSEGNA DI COSE MANCANTI DI QUALITA.*

L'Azione contrattuale di risoluzione e di risarcimento dei danni per consegna di aliud pro alio sorge quando l'inadempimento si concreta nella consegna da parte dei venditori di una cosa completamente diversa da quella pattuita: allorquando, cioe, la cosa consegnata presenti, rispetto a quella che costituisce oggetto del contratto, elementi differenziali tali da renderle classificabili in due generi diversi e fra loro non equivalenti. Pertanto, non ricorre l'ipotesi della consegna di aliud pro alio, bensi quella della consegna di cose mancanti delle qualita essenziali all'uso cui sono state destinate, qualora, essendosi pattuita la compravendita di piante da frutta, il venditore abbia consegnato alla controparte piante affette da tumore e, quindi, destinate, in un tempo piu o meno breve, al deperimento ed alla morte. (V 1019'70, mass n 346548; 1604'69, mass n 340528; 616'69, mass n (338840; 1634'41; 1349'41; 3178'35).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)