Sez. 3, Sentenza n. 3280 del 16/11/1971 (Rv. 354745 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO DI CONTENERE IL DANNO - LIMITI - ATTIVITA PIU ONEROSA DI QUELLA DI MEDIA DILIGENZA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO DI CONTENERE IL DANNO - LIMITI - ATTIVITA PIU ONEROSA DI QUELLA DI MEDIA DILIGENZA - ESCLUSIONE.*
Il creditore (come il danneggiato) e tenuto a contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del debitore (o del danneggiante), non aggravando con il fatto proprio le conseguenze che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui; ma, non puo esigersi che egli si assoggetti ad un'attivita abnorme o piu onerosa di quella che comporti l'uso di un'ordinaria diligenza. (nella specie, e stato ritenuto ineccepibile l'apprezzamento dei giudici di merito secondo cui andava escluso che l'infortunato, rientrando nella propria abitazione dopo il sinistro stradale nel quale aveva riportato lesioni personali, avesse tenuto un comportamento anormale, in difetto di prova di un aggravamento del danno in conseguenza di tale fatto del tutto normale). (Conf 3817'69, mass n 344132).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)