Sez. 1, Sentenza n. 8124 del 10/08/1990 (Rv. 468759 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - APPLICABILITÀ ALLE VENDITE DI "NEGOZI" - ESCLUSIONE - AI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITÀ TECNICHE, AMMINISTRATIVE, CULTURALI O RICREATIVE - AMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - APPLICABILITÀ ALLE VENDITE DI "NEGOZI" - ESCLUSIONE - AI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITÀ TECNICHE, AMMINISTRATIVE, CULTURALI O RICREATIVE - AMMISSIBILITÀ.*
In tema d'imposta di registro, le agevolazioni fiscali previste dall'art. 17, comma primo della legge 2 luglio 1949 n. 408 sull'incremento delle costruzioni edilizie, con riguardo ai trasferimenti di immobili compresi in fabbricati destinati prevalentemente ad uso abitativo, secondo i criteri precisati dalle successive leggi interpretative 6 ottobre 1962 n. 1493 e 2 dicembre 1967 n. 1212, che non si applicano alle vendite di "negozi", e cioè ai locali che siano strutturalmente e funzionalmente destinati ad una attività imprenditoriale comportante l'offerta al pubblico di beni o di servizi, vanno, invece, riconosciute per i locali destinati ad attività tecniche, amministrative, culturali (nella specie, una biblioteca) o ricreative, non sussumibili, come tali, nel concetto di impresa, riferibile al "negozio". (V 1699/86, mass n 445041).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 n. 1 CORTE COST., Legge 06/10/1962 num. 1493 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)