Sez. 1, Sentenza n. 1699 del 13/03/1986 (Rv. 445041 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - TRASFERIMENTI DI IMMOBILI COMPRESI IN FABBRICATI DESTINATI PREVALENTEMENTE AD USO ABITATIVO - VENDITE ISOLATE DI LOCALI PER SEDE DI FILIALI DI BANCHE - BENEFICI EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - IN GENERE - TRASFERIMENTI DI IMMOBILI COMPRESI IN FABBRICATI DESTINATI PREVALENTEMENTE AD USO ABITATIVO - VENDITE ISOLATE DI LOCALI PER SEDE DI FILIALI DI BANCHE - BENEFICI EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 408 DEL 1949 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 17 primo comma della legge 2 luglio 1949 n 408 sull'incremento delle costruzioni edilizie (riduzione alla metà dell'imposta di registro e ad un quarto dell'imposta ipotecaria), con riguardo ai trasferimenti di immobili compresi in fabbricati destinati prevalentemente ad uso abitativo, secondo i criteri precisati dalle successive leggi interpretative 6 ottobre 1962 n. 1493 e 2 dicembre 1967 n. 1212, non si applicano, ai sensi del secondo e terzo comma della norma medesima, alle vendite isolate di"negozi", e, cioè, di locali che siano strutturalmente e funzionalmente destinati, al momento dell'atto traslativo alla offerta diretta al pubblico di beni e servizi, nell'Esercizio di un'attività imprenditoriale. Pertanto, con riguardo ai trasferimenti di locali da adibirsi a sedi di agenzie bancarie, i detti benefici vanno esclusi per i locali destinati ad ospitare un'attività di negoziazione (cambio valuta, incasso assegni ecc.), che implichi contatto con la clientela, e che debbono perciò qualificarsi come "negozi" e non come "uffici", quali sono invece quelli in cui viene svolta in modo esclusivo un'attività di direzione od amministrazione o comunque meramente tecnica. (V 4256/77, mass n 387888; (V 1276/76, mass n 379965; (Conf 4001/80, mass n 407907; (Conf 141/80, mass n 410541).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 403 art. 17, Legge 06/10/1962 num. 1493 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)