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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14139 del 08/07/2020 (Rv. 658234 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Controversia concernente rapporto compreso nell'art. 409 o 442 c.p.c. - Erronea decisione al di fuori del rito del lavoro - Termini per l'impugnazione - Regole ordinarie - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658234-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dagli artt. 409 e 442 c.p.c., erroneamente non sia stata trattata con il rito del lavoro, sono comunque applicabili le regole ordinarie in ordine ai termini per la proposizione dell'impugnazione, atteso che il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva un'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto di citazione avverso il decreto emesso dal Tribunale civile e non dal giudice del lavoro, sul rilievo della non applicabilità della sospensione feriale dei termini, benché, nel caso, il rito di riferimento fosse correttamente quello ordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 646, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4 com. 5, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)