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Sez. L, Sentenza n. 22738 del 09/11/2010 (Rv. 615568 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Controversia concernente rapporto compreso nell'art. 409 o 442 cod. proc. civ. - Erronea decisione al di fuori del rito del lavoro - Termini per l'impugnazione - Regole ordinarie - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615568-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

Alla controversia che, pur riguardando un rapporto compreso tra quelli indicati dall'art. 409 o dall'art. 442 cod. proc. civ., erroneamente non sia stata trattata con il rito del lavoro, sono comunque applicabili le regole ordinarie in ordine ai termini per la proposizione dell'impugnazione, atteso che il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della stessa, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e costituisce per le parti criterio di riferimento. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha affermato che, correttamente, la Corte territoriale aveva ritenuto la ritualità dell'opposizione, proposta con atto di citazione depositato oltre il quarantesimo giorno, in quanto il decreto ingiuntivo era stato emesso, seppur erroneamente, trattandosi di crediti di lavoro maturati a titolo di compenso per l'attività di amministratore unico di società, dal Presidente del Tribunale e non dal giudice del lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 422, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 646, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)