Sez. 5, Sentenza n. 4407 del 22/01/1998 Ud. (dep. 15/04/1998) Rv. 211044 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI | Custodia di soggetto ricoverato in trattamento sanitario non obbligatorio - Modalità - Cancello aperto ma custodito - Modalità adeguata alla legge 13 maggio 1978, n.189 - Allontanamento del paziente - Direttore sanitario - Responsabilità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 591 cod. pen. (abbandono di persone minori o incapaci), non è penalmente apprezzabile l'atto con il quale il direttore sanitario di una clinica - presso cui è ricoverato, in trattamento sanitario non obbligatorio, un soggetto affetto da schizofrenia e diabete mellito - dispone che rimanga sempre aperto il cancello di ingresso pedonale della clinica, appositamente custodito da un operatore, atteso che la custodia va adeguata alle innovazioni introdotte con la legge 13 maggio 1978 n. 189, che vieta la coazione strutturale e prevede, per il trattamento sanitario volontario, il ricovero dell'ammalato in strutture aperte con l'utilizzazione di servizi alternativi. (Fattispecie nella quale il soggetto si era allontanato dalla clinica attraverso il cancelletto pedonale, eludendo la sorveglianza dell'operatore, ed era stato rinvenuto cadavere nella campagna circostante a seguito di un decesso attribuito a collasso cardiocircolatorio, conseguente a coma diabetico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)