diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 35814 del 30/04/2015 Ud. (dep. 02/09/2015) Rv. 264566 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE | Elemento materiale - Abbandono - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264566-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE

L'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del reato a carico del responsabile del reparto di psichiatria di una casa di cura, nonché coordinatore del personale infermieristico, in quanto le mansioni svolte non gli consentivano di impartire disposizioni vincolanti sulle modalità di sorveglianza del paziente, né sulle cure cui lo stesso doveva essere sottoposto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)