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Sez. L, Sentenza n. 13335 del 12/06/2014 (Rv. 631456 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Dirigenti - "Clausola di stabilità" - Interpretazione - Rinunzia del datore alla facoltà di recesso - Limiti - Risoluzione per giusta causa - Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631456-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

La "clausola di stabilità" (che assicura una durata minima garantita) del rapporto di lavoro dirigenziale ha lo scopo, da un lato, di soddisfare l'interesse del datore di lavoro ad assicurarsi la collaborazione del dirigente e, dall'altro, di garantire a quest'ultimo la continuità della prestazione lavorativa, attraverso la preventiva rinuncia della parte datoriale alla facoltà di recesso, sicché il limite a tale rinunzia può identificarsi solo nella sussistenza di una giusta causa di recesso, che comporti il venir meno del vincolo fiduciario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2119, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)