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Sez. L, Sentenza n. 10043 del 15/11/1996 (Rv. 500568 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Rapporto di lavoro con clausola di durata minima - Recesso del datore "ante tempus" o dimissioni del lavoratore per giusta causa - Risarcimento del danno - Spettanza - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500568-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

La clausola di stabilità relativa del rapporto lavorativo per una durata minima garantita è legittima(non essendo incompatibile con le norme dettate dalla legge n. 230 del 1962 sull'opponibilità del termine nel contratto di lavoro) e non altera la sostanziale natura del contratto di lavoro a tempo indeterminato, traducendosi soltanto in una preventiva rinunzia del datore di lavoro alla facoltà di recesso e quindi in una garanzia per il lavoratore della conservazione del posto per una durata minima. Pertanto in ipotesi di anticipata e ingiustificata risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro, così come in quella di dimissioni del lavoratore per giusta causa, quest'ultimo avrà diritto al risarcimento del danno pari all'ammontare delle retribuzioni che avrebbe percepito se la risoluzione non fosse intervenuta, per tutto il periodo in cui egli, pur usando l'ordinaria diligenza nel ricercarla, non trovi altra idonea occupazione, incombendo al datore di lavoro che voglia limitare la misura del risarcimento dovuto di provare il difetto di diligenza del lavoratore nella ricerca di un nuovo lavoro o i proventi da quest'ultimo eventualmente ricavati dal lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)