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Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018 Ud. (dep. 20/07/2018) Rv. 273644 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Cessione di un ramo di azienda - Integrazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale - Condizioni - Rilevanza delle responsabilità ex art. 2560, comma 2 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273644-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale; nè assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560, comma 2, cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai pregressi debiti dell'azienda, costituendo tale garanzia un "post factum" della già consumata distrazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2560 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)