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Sez. 5 - , Sentenza n. 15803 del 27/11/2019 Ud. (dep. 26/05/2020) Rv. 279089 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Distrazione - Esercizio di un diritto - Frode a creditori - Configurabilità – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279089-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento (nel caso di specie nel diritto d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.), può costituire uno strumento di frode per pregiudicare o frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio. (Fattispecie in cui risultava realizzata la cessione di un ramo di azienda in stato prefallimentare, comprensivo della cessione dei crediti, prevedendo quale corrispettivo il solo accollo non liberatorio dei debiti che, per le modalità con cui era stata realizzata, aveva consentito alla cessionaria di riscuotere subito tutti i crediti, senza però pagare i debiti ed in tal modo aveva depauperato definitivamente il patrimonio della cedente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)